Nell'ambito della Sicurezza sul Lavoro, uno degli aspetti più importanti è istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), che può essere svolto dal Datore di Lavoro, o da un gruppo di persone, con opportuna formazione sui rischi e pericoli presenti nell'ambiente di lavoro, nonché le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Cos'è il S.P.P.?
Con la sigla S.P.P. si intende il Servizio di Prevenzione e Protezione, formato dal solo Datore di Lavoro, o da un gruppo di persone (anche esterne all'azienda) che, si impegnano nella gestione della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
L'istituzione del S.P.P. è obbligatorio ?
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) è obbligatorio quando si tratta di:.
aziende industriali soggette all'obbligo di notifica o rapporto e per quelle con più di 200 dipendenti;
centrali termiche;
aziende perla fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
strutture di ricovero e cura pubbliche e private dove lavorano più di 50 dipendenti.
Come si compone ?
Il Servizio di Prevenzione e Protezione solitamente è composto da:
Datore di Lavoro;
Medico Competente;
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
Addetto alla Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.)

Di che cosa si occupa ?
Il Servizio di Prevenzione e Protezione svolge diverse funzioni, in particolare:
Individua e valuta i fattori di rischio presenti in azienda;
organizza misure idonee per la tutela dei lavoratori;
elabora procedure di sicurezza da adottare in azienda, in relazione alle attività lavorative svolte;
organizza programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
partecipa alla riunione periodica (ai sensi dell'art. 35 del DLgs 81/08) e alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
fornisce ai lavoratori opportune informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza nello svolgimento dell'attività lavorativa, quando si usano macchine, attrezzature e la manipolazione di sostanze pericolose, ecc.

Requisiti e nomine
Il Datore di Lavoro deve nominare colore che si occuperanno del Servizio di prevenzione e Protezione, conferendo l'incarico a:
persone che lavorano in azienda;
persone esterne all'azienda.
In base all'art. 32 del D.Lgs. 81/08, la capacità ed i requisiti dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro; si deduce quindi per poter svolgere il S.P.P. è necessario essere in possesso di:
diploma di scuola secondaria superiore;
attestato di formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
La formazione deve trattare argomenti relativi a :
concetti di rischio e danno;
concetti di prevenzione e protezione;
organizzazione della prevenzione aziendale;
diritti e doveri delle figure aziendali;
attività degli organi di vigilanza.

Dopo la formazione è obbligatorio seguire un corso di aggiornamento periodico.
Svolgimento del S.P.P. da parte del Datore di Lavoro

In base all'art. 34 del D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro può svolgere personalmente le funzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione in qualità di R.S.P.P., ovviamente a seguito di formazione, (con corso specifico della durata minima 16 ore e massima 48 ore, e aggiornamenti periodici previsti) ed informando preventivamente il R.L.S. .
fonte: scuolasicurezza.it
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