Uno dei principali punti su cui verte il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro) è la formazione di tutti i lavoratori come previsto dall'articolo 37, tramite corsi di di formazione sulla sicurezza, dai contenuti e dalla durata stabiliti per legge (Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016) che servono a far conseguire ai lavoratori una conoscenza e una competenza in materia di sicurezza commisurata alla natura dei rischi cui sono esposti. Tali competenze sono accertate tramite un attestato conseguito a fine corso.
Attestato di sicurezza sul lavoro: come ottenerlo?
Per ottenere l'attestato di sicurezza sul lavoro è necessario conseguire un corso specifico frequentando il numero di ore di formazione previste e superando il test finale. Per conseguirlo, al giorno d'oggi, è possibile percorrere due strade:
Conseguire corsi di formazione in aula tenuti da docenti;
Conseguire corsi di formazione in modalità e-learning oppure on-line in videoconferenza (ove previsti);
La validità dell'attestato di sicurezza: quali sono i dati che deve contenere
L'attestato di formazione per essere valido e riconosciuto deve essere conseguito attraverso un corso che è stato progettato tenendo conto degli standard tecnici imposti dalla normativa e deve rispettare le direttive in termini di contenuti minimi e durata. La cosa più importante, è che lo stesso deve essere rilasciato da enti o soggetti formatori accreditati ed autorizzati a farlo.
L'attestato di formazione per avere validità, deve riportare al suo interno i seguenti elementi:
I dati relativi all'Ente o al Soggetto Formatore che eroga il corso;
La normativa di riferimento (D.lgs 81/08);
I dati anagrafici del corsista;
La tipologia de Corso;
Il settore di appartenenza;
Il numero di ore di durata del corso;
Il periodo in cui si è tenuto il corso;
La firma del formatore e del responsabile del progetto formativo;
Il numero o codice Identificativo dell'attestato;
L'attesto di formazione va conservato?
Questa è una delle domande più frequenti relative all'attestato, la risposta arriva dalla Corte di Cassazione che con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la quale ha sancito che i datori di lavoro ai sensi dell'art. 37 D.Lgs.81/08, oltre all'obbligo di formare i dipendenti, devono ottemperare all'obbligo di conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione.
Nello specifico, tale sentenza afferma che: "i datori di lavoro sono tenuti, ex artt. 37 e 55, co. 5, D.Lgs 81/08, ad ottemperare all'obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al decreto ministeriale del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall'allegato A), punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011."In conclusione, il datore di lavoro dovrà conservare presso l'azienda gli attestati in copia originale di ciascun lavoratore come prova dell'adempimento dell'obbligo formativo in materia di sicurezza sul lavoro previsto dal Testo Unico e il lavoratore, in ogni momento, potrà far valere il suo diritto di richiedere copia dell'attestato.
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